Aspetti della legge UE sull’intelligenza artificiale riguardanti i deepfake

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I deepfake, che sono media sintetici generati dall’intelligenza artificiale che possono alterare o fabbricare contenuti in modo convincente, sono affrontati specificamente dalla legge UE sull’intelligenza artificiale (EU AI Act 2024) a causa dei loro potenziali rischi. Tuttavia, la legge non vieta in alcun modo i deepfake, ma piuttosto stabilisce requisiti di trasparenza per i fornitori di tecnologie in grado di creare contenuti sintetici, nonché per gli utilizzatori di tali tecnologie. 

Le principali disposizioni in materia di deepfake includono:

  1. Obblighi di trasparenza:
    • Gli sviluppatori e gli utenti delle tecnologie deepfake sono tenuti a dichiarare chiaramente che il contenuto è generato dall’intelligenza artificiale. Ciò ha lo scopo di prevenire la disinformazione e garantire che il pubblico sia consapevole della natura artificiale del contenuto che sta visualizzando.
    • L’etichettatura dei contenuti AI è obbligatoria/suggerita dalla classificazione e dalla filigrana dei deepfake.
  2. Classificazione ad alto rischio:
    • I deepfake utilizzati in contesti che possono avere un impatto significativo sui diritti degli individui o sulla società (ad esempio, manipolazione politica, diffamazione) possono essere classificati come ad alto rischio e quindi soggetti a requisiti normativi più severi.
  3. Responsabilità e tracciabilità:
    • È necessario garantire la tracciabilità e la responsabilità nella creazione e diffusione dei deepfake. Ciò comporta il mantenimento di registrazioni dei processi e dei dati utilizzati per generare deepfake, consentendo alle autorità di tracciarne le origini, se necessario.
  4. Usi vietati:
    • Alcuni usi dannosi dei deepfake, come quelli destinati al punteggio sociale o alla sorveglianza illegale, sono vietati nella categoria di rischio inaccettabile della legge.
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