La creazione e la diffusione di deepfake che violano i diritti personali di un soggetto o vengono utilizzati per guadagni dolosi o criminali, possono comportare una serie di reati, a seconda del contesto e delle circostanze specifiche. Parliamo in questi casi di intelligenza artificiale offensiva. Ecco alcuni dei reati che potrebbero essere commessi:
Violazione della privacy: Se un deepfake coinvolge l’uso non autorizzato di immagini o registrazioni audio di una persona senza il loro consenso, può costituire una violazione della privacy. Questo può essere particolarmente rilevante se il deepfake include contenuti sensibili o dannosi per la reputazione della persona coinvolta.
Diffamazione: La creazione e la diffusione di deepfake contenenti informazioni false o dannose su una persona possono costituire diffamazione. Questo può includere la diffusione di video o immagini falsi che danneggiano la reputazione o l’integrità di un individuo.
Falsificazione di prove: Se i deepfake vengono utilizzati per falsificare prove in un procedimento legale, ad esempio alterando registrazioni audio o video per influenzare il risultato di un processo, ciò potrebbe costituire un reato di falsificazione di prove.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale: Se un deepfake utilizza materiale protetto da copyright, come immagini o clip audio, senza il consenso del proprietario dei diritti, ciò potrebbe costituire una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Stalking o molestie: La creazione e la diffusione di deepfake con l’intento di molestare, minacciare o intimidire una persona possono costituire stalking o molestie, a seconda delle leggi locali.
Violazione delle leggi sulla sicurezza informatica: Se i deepfake coinvolgono l’hacking o l’accesso non autorizzato a sistemi informatici o reti per ottenere dati o informazioni utilizzati nella manipolazione dei media, ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sulla sicurezza informatica.
- Furto di identità causato dalla perdita di controllo della propria immagine. Il deepfake rappresenta una forma estremamente grave di furto di identità. Le vittime di queste manipolazioni non solo perdono il controllo sulla propria immagine, ma sono anche esposte alla distorsione dei propri pensieri e delle proprie idee, che vengono falsamente attribuiti attraverso comportamenti e discorsi manipolati nei video. Inoltre, le persone coinvolte nei deepfake potrebbero trovarsi erroneamente in ambienti o situazioni mai vissuti o che mai avrebbero scelto di frequentare, mettendole in situazioni imbarazzanti. Fondamentalmente, i deepfake sono capaci di creare scenari del tutto inventati, mettendo a rischio la privacy e la dignità delle persone coinvolte che non hanno mai autorizzato tali pubblicazioni.
Violenza sessuale e pornografia non consensuale: Se i deepfake coinvolgono la creazione o la diffusione di contenuti pornografici falsi o manipolati senza il consenso delle persone coinvolte, ciò potrebbe costituire un reato di violenza sessuale o pornografia non consensuale.
È importante notare che le leggi e le normative relative ai deepfake possono variare da giurisdizione a giurisdizione, e che il contesto specifico in cui vengono creati e diffusi i deepfake può influenzare i reati che possono essere coinvolti. Inoltre, la rapida evoluzione della tecnologia dei deepfake può rendere necessari continui aggiornamenti alle leggi esistenti per affrontare in modo efficace questa forma emergente di manipolazione mediatica.
In italia il garante della privacy ed altre autorità di protezione dei dati personali possono intervenire per prevenire e sanzionare le violazioni della normativa in materia di protezione dei dati. Il materiale prodotto con la tecnica del deepfake è lesivo della reputazione con aggravante di cui all’art. 595 comma 3 c.p., ovvero quando l’offesa all’altrui reputazione avviene con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. (Cass. pen., Sez. V, 01/06/2021, n. 28634, ex multis). Se utilizzato per ingannare il destinatario, il fatto potrebbe ascriversi, a seconda della condotta, al reato di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 640 (truffa), 640 ter (frode informatica), art. 56 e 629 c.p. (tentata estorsione), 612 bis (atti persecutori). Se il deepfake viene utilizzato per trarre in inganno qualcuno per ottenere un vantaggio personale o per altri, l’atto potrebbe configurarsi come truffa. Allo stesso modo, se utilizzato per minacciare un danno ingiusto al fine di ricavare denaro o altri benefici, potrebbe costituire estorsione. Se invece viene ripetutamente utilizzato per generare ansia nella vittima, potrebbe configurarsi come stalking. Se le false immagini sono utilizzate per alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico potrebbe contestarsi la frode informatica. Infine, in caso di produzione o detenzione di materiale porno generato con deepfake ed avente per oggetto soggetti minorenni, sarà possibile, alternativamente o congiuntamente, applicare le fattispecie di cui all’art. 600 quater 1 c.p. (pornografia virtuale), art. 600 ter c.p. (pornografia minorile), art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pedo-pornografico). La pedopornografia virtuale rappresenta un grave crimine che coinvolge i minori e la produzione di materiale pornografico, come sottolineato dall’art. 600 quater.1 Cod. pen. che disciplina la questione in ambito legale. Le immagini virtuali sono definite come rappresentazioni grafiche create senza corrispondenza con situazioni reali, ma che appaiono realistiche. La legge prevede pene severe per chi commette tali crimini, con reclusione e multe salate per coloro che coinvolgono minori in attività pornografiche o ne traggono profitto. È fondamentale comprendere la gravità di tali azioni e rispettare la legge per proteggere i più vulnerabili. L’articolo 600 ter del Codice penale contiene disposizioni severe per coloro che coinvolgono minori in attività pornografiche.